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Manganaro assistenza tecnica Vaillant a Messina
  
  analisi della combustione e controlli su caldaie Vaillant 
manutenzioni e analisi fumi
 MANUTENZIONE

 E' fondamentale la manutenzione per la tua caldaia.

   D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74

Le caldaie devono essere periodicamente sottoposte ad una revisione ordinaria, in relazione a ciò che dice il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 dove sono state introdotte novità in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari. 

Controlli e manutenzione (art. 7)
Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del D.M. 37/08.
Gli impianti termici devono essere muniti di libretto di impianto per la climatizzazione. I modelli dei libretti saranno aggiornati con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.
Per le MANUTENZIONI PERIDICHE il D.P.R. 74 rimanda - come il D.Lgs. 192/05 e s.m.i. - alle istruzioni del costruttore dell' impianto (installatore) o, se queste mancano o non sono più disponibili, alle istruzioni del costruttore dell'apparecchio.
Secondo l'art. 7, c. 4, INSTALLATORI e MANUTENTORI - abilitati ai sensi del D.M. 37/08 - nell' ambito delle rispettive responsabilità, DEVONO definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell' impianto o del fabbricante degli apparecchi quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o manutenuto e con quale frequenza le suddette operazioni vadano effettuate.

Periodicità dei controlli di efficienza energetica (art. 8)
E' cambiata la PERIODICITA' con cui eseguire i CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (per le caldaie, comprensivi della "prova fumi") a cui devono essere sottoposti gli impianti termici di climatizzazione invernale serviti da caldaie di potenza termica utile > 10 kW. Inoltre sono stati introdotti i controlli di efficienza energetica anche per le pompe di calore, per le sottostazioni degli impianti di teleriscaldamento e per gli impianti di cogenerazione. Al termine delle operazioni di controllo, l'operatore redige e sottoscrive uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica, di cui una copia è rilasciata al responsabile dell'impianto e un'altra copia è trasmessa alla Regione o Provincia autonoma.

Ispezioni sugli impianti termici (art. 9)
Sono previste ispezioni per gli impianti per i quali non sia pervenuto il relativo rapporto di controllo.
L'accertamento del rapporto di controllo inviato dal manutentore (o terzo responsabile) si considera sostitutivo dell'ispezione per gli impianti di potenza compresa tra 10 e 100 kW se di climatizzazione invernale ed alimentati a gas, o compresa tra 12 e 100 kW se di climatizzazione estiva.
Gli accertamenti e le ispezioni sono affidate a Regioni e Province Autonome, le quali eventualmente possono delegare altri organismi.

Sanzioni (art. 11)
Resta invariato, rispetto al D.Lgs. 192/2005 il sistema sanzionatorio:

  • per la mancata operazione di controllo e manutenzione sugli impianti termici la sanzione va dai 500 ai 3.000 euro
  • per l'operatore incaricato che non provvede a redigere e a sottoscrivere il rapporto di controllo la sanzione va da 1.000 e 6.000 euro.

La casa costruttrice Vaillant consiglia un’accurata manutenzione ordinaria su tutti gli apparecchi a gas.
Una corretta e regolare manutenzione delle caldaie a gas è fondamentale per garantire la funzionalità nel tempo assicurando al contempo prestazioni ottimali.
In queste occasioni il tecnico verifica il corretto funzionamento dell’impianto valutandone anche i consumi, quando, infatti, esistono delle anomalie di funzionamento si verifica un incremento dei consumi di gas.
Oltre a verificare lo stato della caldaia, il tecnico, se necessario,  effettua un’analisi della combustione e verifica la produzione di fumi e di emissioni inquinanti attraverso una diagnostica strumentale. Alla fine di tutti questi controlli e misurazioni il tecnico è tenuto a rilasciare il rapporto di controllo tecnico ovvero l’ allegato "G"
Le operazioni citate devono essere effettuate da tecnici qualificati possessori dei requisiti richiesti dalla Legge 46/90.

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